Svanita la divisione dei poteri Società

La concezione dello stato moderno è consistita nel superamento della concentrazione del potere (di ogni potere) in un solo soggetto: re, imperatore, pontefice. Era quest'unico soggetto il  depositario della funzione legislativa, di quella amministrativa e di quella giurisdizionale.

Lo stato moderno, anche laddove (e fino a che) ha conservato una figura “sovrana” al vertice della organizzazione statuale, ha spezzato la unitarietà della gestione delle tre funzioni tradizionali (si ripete: legislativa, amministrativa, giurisdizionale ) stabilendone, invece, la loro indipendenza. Per rendere “visibile” e controllabile tale tripartizione, sono stati inventati i tre organi ai quali fanno capo le funzioni: il parlamento, il governo e i suoi derivati, la magistratura.

Se chi fa le leggi non può fare un provvedimento amministrativo e non può comminare sanzioni, altrettanto chi esercita funzioni amministrative e giurisdizionali non può fare una legge.

Il primo potere dello stato è quello legislativo: senza le leggi approvate da un parlamento non possono esistere l'amministrazione (che è la cura concreta di interessi pubblici) e la giurisdizione (che deve applicare il dettato legislativo ai casi concreti, quando sia insorta una lesione). Ne discende che alle leggi varate dal parlamento debbano obbedire (insieme ai cittadini) gli organi della pubblica amministrazione (governo, ministeri, comuni, regioni)  e gli organi della giurisdizione (dal giudice di pace al presidente della Cassazione).

E' dalla corretta ed equilibrata convivenza di questi tre “poteri” che il cittadino si sente tutelato e al riparo da possibili abusi a suo danno (il mugnaio che se ne uscì con la celebre frase “Ci sarà pure un giudice a Berlino”).

Nel Novecento, in cambio di due guerre mondiali, si è riconosciuta nel popolo (la totalità dei cittadini) la residenza  della “sovranità”. Anche se ci fosse un re (come ce ne sono in Spagna, Svezia, Norvegia, Regno Unito), non avrebbe della tradizionale dote di “capo supremo” la “fonte della legittimazione” per rappresentare l'interesse generale. E' il popolo, allora, che tiene uniti (ed in piedi) i tre poteri di cui stiamo parlando, perché il popolo è il soggetto da cui promana direttamente (sia pure con le varianti dei diversi sistemi elettorali) l'organo legislativo, titolare del potere primario della legislazione (è questo anche, in soldoni, il senso della frase-rèclame del “primato della politica”.

Ogni lettore avveduto si è accorto che questa è la teoria e altra cosa è la pratica, soprattutto in Italia.

Nella titanica disfida tra potere legislativo e potere giurisdizionale (è sotto gli occhi di tutti la forzatura che viene fatta alle leggi attraverso interpretazioni “creative”) è il secondo potere (quello amministrativo) che appare stremato, impaurito e latitante. Sarebbe troppo lungo enumerare i casi in cui i titolari della funzione amministrativa (che è quella che opera a più diretto contatto con gli interessi concreti della vita quotidiana dei cittadini) vengono meno ai loro compiti delegando ogni decisione alla sede giurisdizionale. Un lampante esempio di come l'Amministrazione sia succuba dello strapotere dei giudici è data dalla tutela che la legge le affida (alla Amministrazione, intendo) attraverso un organo (l'Avvocatura dello Stato) che è diretta da un magistrato (l'Avvocato dello Stato) che fa la stessa carriera dei magistrati civili e penali.

Chi tutela, allora, il cittadino? Risposta praticamente impossibile.

La subordinazione degli apparati amministrativi alla organizzazione giurisdizionale è diventata così generalizzata (e interpretata con sussiegoso trasferimento di funzioni) nei casi, abbondantemente raccontati dalle cronache, degli avvisi di garanzia e, addirittura, della iscrizione nel registro degli indagati di un qualsiasi potenziale sindaco, assessore, candidato. Un atto previsto dalla legge come “garanzia” (di che cosa se non della sfera dei diritti individuali, compreso quello di occupare una carica pubblica?) viene utilizzato dalla pubblica amministrazione come un comodo rifuggire dalle proprie competenze (e responsabilità), con la conseguenza di trasferire ad un atto “innocuo” del magistrato il significato di una “perdita di capacità giuridica”, come tale preso a fondamento della “messa al bando” di quel nome (quella persona) capitata in quel registro, la iscrizione nel quale non è preceduta da nessuna verifica neppure sommaria della fondatezza di una eventuale possibile responsabilità.

Nella pratica, se voglio mettere fuori gioco un possibile avversario politico potrò (direttamente o indirettamente, attraverso qualche comitato “indipendente” affamato di giustizia) fare in modo che finisca in quel registro.

Una paradossale discesa agli inferi si è avuta nella vicenda romana del sindaco Raggi, laddove (a leggere i giornali) la decisione è stata delegata ad un magistrato (plateale occupazione di una funzione amministrativa) capo di una Authority indipendente (sic). Sindaco, dirigenti comunali e revisori dei conti non dovevano essere loro (ciascuno nel proprio ruolo) a comminare revoche e decadenze?

Così come Parlamento, Amministrazione e Giurisdizione sono indipendenti ma soggetti alla legge, lo dovrebbero essere anche la Authority indipendenti. E il primo esercizio di indipendenza sarebbe proprio quello di rispettare la indipendenza altrui.

Qualcuno dirà: ma a noi semplici cittadini di tutto questo che c'importa? Guardate, cari lettori, che sono semplici cittadini anche le imprese che dovrebbero sapere chi comanda, chi decide e chi paga le lungaggini determinate dalla impotenza dell'Amministrazione.

Sono le leggi, certo, la fonte delle certezze giuridiche, ma è l'Amministrazione che le traduce in atti che interessano i cittadini e dovrebb'essere la Magistratura ad intervenire (dopo, logicamente e temporalmente) a sbrogliare matasse complicate.

Discutere di queste cose, mentre si discute del referendum confermativo della riforma della Costituzione, potrebbe aiutare a penetrare l'ingranaggio della nostra sfortuna.

MARIO PEDICINI

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