Ci sono fascisti? Società

Qui non ci sono fascisti, assicuro' l'onorevole Raffaele De Caro, allorchè il colonnello inglese voleva dare il via alla epurazione. Non che tutti si fossero repentinamente convertiti, cosa che pure De Caro era interessato che avvenisse. Il fatto era che bisognava pacificare.

Settant'anni dopo c'è chi, in parlamento, vorrebbe fare una legge per colpire i fascisti del terzo millennio. Tutto inizia con la scoperta di un buontempone (sangue romagnolo?) che per i servizi di spiaggia utilizza frasi, proclami e ritratti di nostalgiche fattezze.

Essendo liberi da impegni gravosi (ius soli, legge elettorale, interventi dei vescovi), i parlamentari si sono presentati alla ripresa dei lavori dopo le vacanze estive con una fissazione: stanare il pericolo fascista.

Immancabile il richiamo alla Costituzione più bella del mondo, più bella che mai adesso che il referendum riformatore di Renzi ha fatto un buco nell'acqua. E vediamola, questa Costituzione, che tutti citano ma pochi conoscono. “E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Netta la XII delle Disposizioni transitorie e finali. Quando si dice riorganizzazione si fa riferimento al “vecchio” partito fascista, ancorché con la gradualità del “sotto qualsiasi forma”.

Quel che conta, però, è la circostanza che la previsione è contenuta in una disposizione transitoria. In una appendice alla Costituzione, fatta di 18 articoli contrassegnati da numerazione romana, si stabiliscono i passaggi necessari a garantire una continuità tra il vecchio e il nuovo ordinamento e una discontinuità con il passato regime.

Poiché non è caduto sotto la mannaia della  XII Disposizione, il Movimento Sociale Italiano (MSI) non è stato ritenuto “riorganizzazione del disciolto partito fascista”. Chi potrebbe oggi “riorganizzare” il disciolto? Cioè quanti, già appartenuti al fascismo, sono ancora in vita?

Ma se pure trovassimo migliaia di arzilli reduci della marcia su Roma in vena di fare un partito, dovremmo  chiarirci le idee sulla possibile durata di una “transitorietà”. Se la norma non è stata scritta nel testo della Costituzione, soggiace ad una caducità da interpretare secondo buon senso. E 70 anni passati sono una inequivocabile “sentenza” sulla intervenuta inefficacia di quella tale norma.

Sotto quale norma costituzionale cadono, dunque, le scritte e gli stili e le foto del bagnino incolpato di fascismo? Sotto quella dell'articolo 3, che dice: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”: E aggiunge, addirittura, lo stesso articolo 3 che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli...che impediscono...l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica...del Paese”.

Allora, voi domanderete, si potrebbe addirittura mettere su un partito con idee fasciste? La Costituzione, in proposito, impone ai partiti, ai quali “...tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente” il “metodo democratico”. Qualsiasi partito che faccia proprio il metodo democratico “per concorrere...a determinare la politica nazionale” è protetto dall'art.49 della Costituzione.

Chi nel passato ha lamentato che manchi una legge sulla disciplina dei partiti è stato sempre zittito con il richiamo a questo articolo, secondo il quale l'unico requisito richiesto ai partiti debba essere quello della loro organizzazione democratica (anche interna).

Dice: ma un neo-fascista che vada in giro a dire che Mussolini ha fatto solo bene è tutelato dalla Costituzione della Repubblica Italiana?

La risposta è sì. Anche chi riesca ad elaborare un libero pensiero in tal senso è tutelato dalla Costituzione che all'articolo 21 recita “Tutti (tutti,non solo i cittadini ndr) hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Anche l'articolo 21 è una esplicazione del principio generale dell'articolo 3 dove è palesato che l'uguaglianza davanti alla legge non è concessa ma riconosciuta dall'ordinamento giuridico. Argomento difficile a capirsi, forse perché entrato di forza nell'ordinamento italiano attraverso l'art. 15 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e confermato poi dalla Dichiarazione dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.

MARIO PEDICINI

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