Fuochi e sterpaglie... Basta con i falò in giardino Cronaca

Il rispetto dell’ambiente e del prossimo passa da piccoli fatti e azioni quotidiane. La pratica diffusissima di bruciare residui vegetali del proprio giardino in pieno centro cittadino a ridosso di altre abitazioni è considerata illecita su tutto il territorio nazionale. Sono le normative vigenti a vietarlo espressamente e i trasgressori rischiano condanne penali. Per la legge tutti i resti vegetali non riutilizzati per lavorazioni agricole, come rami, fogliame e via dicendo, sono considerati rifiuti e come tali vanno trattati. Vanno quindi compostati oppure smaltiti entro i termini indicati dalla legge.

Invece a Paduli come altrove esistono persone che hanno in spregio le norme e si ostinano a bruciare di tutto con connivenze e omertà su tali pratiche. Se qualcuno si decidesse a investire della brutta faccenda la polizia municipale, i carabinieri o finanche i vigili del fuoco difficilmente potrebbero coprire tali misfatti perpetrati a tutte le ore del giorno e della notte che provocano una fitta coltre di fumo irritante per le vie respiratorie.

E pensare che ogni Comune offre un servizio di ritiro a domicilio di sfalci e potature, quindi sarebbe più sensato e rispettoso affidarsi a tali servizi anziché bruciarli creando un danno alla salute pubblica e all’ambiente.

In estate le cose sono andate ancora peggio, profittando tutti hanno bruciato di tutto e con le finestre aperte per forza di cose il risveglio di mattino era una tragedia, secondo quanto confessatoci da un abitante del posto. Autentici roghi comprendenti rifiuti della casa, dall’alluminio al tetrapak, con odori acri caratteristici e fumi non più bianchi bensì neri. Secondo la nostra fonte la polizia municipale fa nulla ed effettuare segnalazioni è controproducente in quanto il paese è piccolo e si verrebbe a sapere, e poi la delazione non è la maniera adatta, dovrebbero essere i tutori dell’ordine pubblico a intervenire.

A tal proposito viene in aiuto il codice civile, che stabilisce un divieto di propagazione di fumi e di calori nelle proprietà dei vicini, soprattutto se superano quella che in gergo tecnico è chiamata “normale tollerabilità”. Quest’ultimo concetto non è espresso chiaramente per consentire al giudice di valutare caso per caso prendendo in considerazione tutte le condizioni specifiche interessanti, dall’area geografica alle dimensioni e così via.

In questi casi dovrebbe guidare il buon senso: accendere un falò, seppur piccolo, sul confine con la proprietà di un vicino, inevitabilmente porterà a sporcare quest’ultimo di cenere, con il rischio che le fiamme si propaghino con l’aiuto del vento.

Questo, infine, può dar luogo a un’azione di risarcimento dei danni patiti, anche nel caso che l’episodio sia singolo e quindi non comporti atti emulativi, cioè senza alcuna utilità se non quella di infastidire volontariamente.

Prima di accingersi a pratiche non lecite, occorre considerare alcune possibilità, come il fatto che il fumo può attirare l’attenzione, per esempio, della polizia municipale o dei carabinieri, che saranno tenuti a chiedere chiarimenti, accusando il malcapitato di turno di reati di cui probabilmente non si era neanche a conoscenza.

Per questo motivo, prima di bruciare sterpaglie o altro, è importante informarsi in anticipo perché la legge non ammette interpretazioni, e anche un cavillo può fare la differenza.

GIANCARLO SCARAMUZZO

giancarloscaramuzzo@libero.it