Il vademecum Covid-19 in vigore fino al prossimo 6 aprile Cronaca

Fioravante Bosco, comandante del Corpo Polizia municipale di Benevento, informa che sul S.O. n. 17 alla G.U. n. 52 del 2.03.2021 è stato pubblicato il DPCM 2.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, 19, convertito dalla legge 22/05/2020, n. 35, recante….”.

Inoltre, con l’Ordinanza del ministro della Salute 5/03/2021, la Campania è stata inserita nella cosiddetta “Zona rossa”, la quale comporta le seguenti misure di comportamento:

SPOSTAMENTI:

è vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, a eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

vietati gli spostamenti da una Regione all’altra;

è consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

BAR E RISTORANTI:

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio;

fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

ATTIVITA COMMERCIALI:

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali;

chiusi i mercati, a eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SERVIZI ALLA PERSONA:

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona a eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri;

chiusi barbieri e parrucchieri.

ATTIVITA’ LAVORATIVA:

i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

SCUOLA:

chiusura e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA:

sono sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi; • resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA:

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 7 DEL 10/03/2021:

Dispositivo:

1.1.con decorrenza dall’11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:

- salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;

1.2.con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021:

- è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art.45 del DPCM 2 marzo 2021;

1.3. si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;

1.4. si richiamano le Pubbliche Amministrazioni all’obbligo di ricorso al lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e si raccomanda tale modalità anche ai datori di lavoro private; 1.5. si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 8 DELL’11/03/2021:

Dispositivo:

PRECISA

- che i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici);

- che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio regionale, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;

ORDINA

a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021:

- che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi;

CONFERMA

per la durata prevista dall’Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021- 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.

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DECRETO LEGGE 13/03/2021, N. 30 (G.U. n. 62 del 13/03/2021)

Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile 2021 le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021, e il 6 aprile 2021 le regioni gialle diventano arancioni.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti per la zona arancione.

VISITE AD AMICI E PARENTI

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e il 6 aprile 2021, dalle ore 5,00 alle ore 22,00, sarà possibile, in zona arancione, effettuare visite a casa di amici e parenti che abitano nello stesso comune; massimo in due persone oltre ai minori di 14 anni. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

MISURE ZONA ROSSA PER IL 3, 4, 5 APRILE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile 2021, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Visite a parenti e amici (3, 4, 5 aprile 2021): sarà consentito lo spostamento all’interno della propria Regione verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, oltre a quelle già conviventi, e oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

POTERI DELLE REGIONI

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa e anche altre misure più restrittive:

nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.