Referendum sulla giustizia: lettura del testo ante e post riforma In primo piano
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Da secoli il Bel Paese sconta la naturale vocazione alla polemica, che ribolle nella pancia del vulcano e ciclicamente esplode nei lapilli dello scontro fra fazioni l’una contro l’altra armata. Dalla politica allo sport, dalla religione al costume.
Così spesso, troppo spesso, si finisce per contrapporsi “a prescindere” (per dirla alla Totò) dal merito delle questioni. Si preferisce il contenitore al contenuto, l’appalto di opinioni altrui al formarsi dell’opinione propria, il conformismo del sentito dire o una declinazione politica di comodo.
Esempio lampante è la guerra in atto sul referendum confermativo sulla separazione delle carriere fra la magistratura requirente (quella composta dai pubblici ministeri) e la magistratura giudicante (quella composta dei giudici) fissato per il 22 ed il 23 marzo 2026.
Il cittadino è frastornato dal tifo da curve calcistiche (specialmente dei primi) di coloro che sostengono le ragioni del no, cioè che vogliono votare contro la riforma, e di coloro che sostengono le ragioni del sì, cioè di coloro che vogliono votare a favore della stessa.
Ma soprattutto è disinformato sull’oggetto perché quasi nessuno gli sottopone il testo a confronto delle sette “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” che modificano parzialmente gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.
Ritengo, pertanto, utile pubblicare i testi a confronto delle norme costituzionali ante e post riforma, che essendo brevi non richiedono più di dieci minuti di lettura. Quindi, uno sforzo minimo per cercare di comprendere il contenuto delle norme, senza “filtri” degli opposti contenitori politici, spesso mascherati da argomenti tecnici.
In base al nuovo testo dell’articolo 104 della Costituzione potrà verificare se queste norme sottomettono o no i magistrati alla politica ed al governo
Dai nuovi articoli 87, 102 e 104 della Costituzione potrà verificare se è cosa buona o no che vi sia un Consiglio Superiore della Magistratura per i pubblici ministeri (la pubblica accusa, per renderla semplice) ed un Consiglio Superiore della Magistratura per i giudici (coloro che giudicano in posizione di terzietà fra la pubblica accusa e la difesa) per disciplinare le due distinte carriere.
Potrà verificare che i 2/3 dei membri dei suddetti componenti sono estratti a sorte tra i magistrati, ed 1/3 dal parlamento in seduta comune.
Potrà verificare che in base al nuovo articolo 105 della Costituzione l’Alta Corte disciplinare, la quale ha competenza nei riguardi dei magistrati requirenti e giudicanti, è composta da 15 membri, dei quali 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco dal Parlamento in seduta comune, 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti delle rispettive categorie con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Con l’applicazione di un meccanismo, l’estrazione a sorte, già previsto nella nostra Costituzione (articolo 135) ed utilizzato dal CSM dall’anno 2017 per la nomina dei componenti delle commissioni del concorso in magistratura.
L’invito, pertanto, è a leggere il testo della riforma e votare consapevolmente, anche se in “Italia l’ingiustizia ha sempre un avvenire”, per parafrasare l’affermazione del 1957 di quel gran genio di Longanesi.
UGO CAMPESE

15/03/2026