Quella commissione è illegittima Enti
![]()
Nelle vicende temporali della storia politica di Foglianise nessuno avrebbe mai ipotizzato, che in un consesso democratico fosse approvato un atto illegittimo, concernente la deliberazione consilare n. 23 del 06-09-2011, avente ad oggetto “Istituzione e nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs (Decreto legislativo) n° 42/04 e s.m.i (successive modifiche ed integrazioni).
Con una votazione anomala ed in difformità alla L.R (Legge Regionale)10/82, pubblicata nel Burc nr. 17 del medesimo anno, i consiglieri di maggioranza hanno nominato 5 membri, impedendo alla minoranza di essere rappresentata nella commissione.
Le modalità di nomina degli esperti sono state espresse con cinque distinte votazioni in discrasia con il disposto normativo. Gli ordinamenti legislativi, nel caso specifico la L. R. 10/82, è stata richiamata dall’Ass. Marcello Taglialatela, con la circolare n° 942/sp, del 07-07-2011, ribadendo che “ ai fini della nomina dei membri della commissione ogni componente dell’assemblea può esprimere un solo nominativo”.
A seguito della palese illegittimità sono state inviate al Prefetto di Benevento Michele Mazza due missive, entrambe acquisite al protocollo dell’Ufficio Territoriale di Governo della città capoluogo; una datata il 17/01/2012 con gli allegati, la successiva, il 19/03/2012.
Nella seconda lettera di sollecito, indirizzata al Dott. Mazza, si chiedeva un riscontro affinché la richiesta di intervento per l’interpretazione autentica e se del caso per l’autotutela, in merito alla delibera consiliare n°23 del 06-09-2011.
Nella nota del Prefetto n.1081/50.04/1 del 22/03/2012, riguardante l’istituzione e la nomina della commissione del paesaggio riferiva in grassetto i chiarimenti forniti dal Primo Cittadino di Foglianise Giovanni Mastrocinque, in ordine all’esposto di gennaio, in cui si sollevava l’increscioso caso.
Nella lettera il Sindaco così riportava nel virgolettato: “Nel merito evidenzia che la composizione della suddetta commissione non risulta specificatamente disciplinata da apposita disciplina regionale e/o comunale. La Legge Regionale n. 10/1982 cui peraltro nessuna disposizione legislativa rimanda - bensì una circolare diramata dalla Regione Campania - Assessorato all’Urbanistica e al Governo del Territorio, allo scopo di garantire la continuità dell’esercizio della fruizione conferita ai Comuni della Campania in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dopo l’abrogazione dell’art. 41, commi 2 e 3 della L.R. n.16/2004 ad opera dell’ art.4 comma 1 lett. m) della L.R. 1/2011 – disciplina la Commissione Edilizia Integrata e non già la Commissione locale per il Paesaggio”.
L’intervento della massima autorità di governo sul territorio il Prefetto, non risulta risolutivo. L’interpretazione del Primo Cittadino si pone in evidente contrasto con le circolari esplicative, rispettivamente inoltrate al Comune di Foglianise, la n.942/sp del 07-07-2011, e quella relativa al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica del 02/08/2011, a firma del Dirigente del Settore Arch. Alberto Romeo Gentile.
E’ opportuno precisare che le circolari esplicative sono state acquisiste al protocollo generale del comune di Foglianise, antecedentemente alla celebrazione del Consiglio Comunale, nel quale figurava nell’ordine del giorno l’istituzione e la nomina dei membri della commissione per il paesaggio locale.
La” vexata quaestio” (la questione complessa e controversa), viene affrontata dal Consigliere Regionale del Partito Democratico On. Umberto Del Basso De Caro, che presenta un’interrogazione a risposta immediata all’Assessore Marcello Tagliatatela. Nell’interpellanza rivolta all’On. Taglialatela il deputato regionale De Caro chiede che vengano adottatati provvedimenti immediati per garantire il rispetto della legge nonché l’esatta interpretazione della circolare esplicativa, firmata in calce dall’Assessore al Territorio, Beni Ambientali e Paesistici della Regione. L’iniziativa del Capogruppo al Consiglio Regionale della Campania non solo intende garantire il diritto della minoranza consiliare, ma mira al rispetto del principio della legalità e alla piena osservanza delle norme, sancite dall’art. 97 della Costituzione, per salvaguardare l’imparzialità e il buon andamento delle legittime procedure della P.A.
Nella seduta del “question time”, del 24-05-2012, l’On. De Caro, illustra l’interrogazione in aula concernente la “Nomina dei Componenti la Commissione locale del paesaggio”. Egli definisce i compiti della Commissione e riferisce che le modalità con cui sono stati nominati gli esperti evidenziano difformità in ordine agli ordinamenti vigenti. Il Capogruppo del PD al Consiglio Regionale precisa che:”ed è evidente anche l’illegittimità derivata sui pareri e su tutte le attività successive, presenti e future della Commissione, in un territorio che è interamente gallassato”.
L’Assessore Taglialatela conferma i contenuti espressi nell’interrogazione e ribadisce: “L’onorevole Del Basso De Caro ha già anticipato la posizione della Giunta Regionale, mia personale, che tra l’altro, è stata sottoposta ufficialmente all’attenzione del Comune di Foglianise con due distinte circolari del luglio e dell’agosto scorso, che hanno preceduto di qualche giorno la votazione in Consiglio Comunale di Foglianise, un adempimento e una procedura che è in aperto contrasto con quello che è il dispositivo di legge”.
L’interrogante ringranzia l’On. Taglialatela e nel diritto di replica sostiene:”è giusto che l’Assessore regionale competente invii alla Prefettura di Benevento e al Comune di Foglianise, naturalmente copia della risposta che l’Assessore in quest’ Aula ha dato quest’oggi, poi ciascuno si assumerà le proprie responsabilità, evidentemente passeremo da una fase di illegittimità ad una fase di illecito penale”. Così si chiude un caso deprecabile e sconcertante nel contesto locale che deve indurre alla riflessione; la commissione è illegittima e pertanto tutte le concessioni paesaggistiche approvate risultano non conformi alle disposizioni legislative in vigore.
NICOLA MASTROCINQUE
mastro5@gmail.com

07/06/2012