Protezione Civile - Obbligo dei piani comunali Politica

La Protezione civile esprime una condizione, ampiamente riconosciuta, dove le risorse umane e materiali, di varia natura, diffuse sul territorio, interagiscono con la massima sinergia, per far fronte alle situazione di emergenza. Ma non solo. Altri compiti di questo sistema, propedeutici all’idea di dover fronteggiare eventi eccezionali, sono la previsione e la prevenzione, che si attuano con strumenti di conoscenza all’uopo pianificati, se non per eliminare il rischio, almeno per mitigarlo quanto più è nelle umane possibilità.

E’ un lavoro articolato, con diversi livelli di indagine e di attuazione, che si prefigge, quindi, il compito di diminuire la probabilità che si verifichino avvenimenti disastrosi e, nel caso che questi non possano essere elusi, di limitare l’impatto sia sul territorio, naturale e/o antropizzato, sia sulla ripercussione sociale della sciagura.

Il riferimento normativo di base è considerata ancora la L. n° 225/1992, opportunamente integrata e modificata. Tra le varie competenze, ultime come elencazione ma non per importanza, sono quelle attribuite ai comuni, e quindi al sindaco, individuato come “autorità comunale di protezione civile” e come soggetto che “assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale”.

E ancora la normativa impone ai comuni di dotarsi del Piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e di provvedere costantemente alla verifica e all'aggiornamento periodico dello strumento. E, come se non bastasse, le Norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Benevento, all’art. 75, impongono ai comuni, in sede di formazione del Piano urbanistico comunale (Puc), di allegare il Piano comunale di protezione civile e di individuare le aree destinate alla prima accoglienza in caso di calamità.

La Protezione civile è organizzata in Italia come Servizio nazionale, al cui coordinamento provvede il Presidente del consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile. L’intera struttura di Protezione civile italiana, a differenza delle equivalenti strutture europee, coinvolge l’intera organizzazione statale, centrale e periferica e la collaborazione è estesa, secondo le proprie competenze, anche ad istituzioni ed organizzazioni presenti sul territorio nazionale, sia pubbliche sia private. Ciò soprattutto in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di  aumentare le mansioni e le implicazione delle istituzioni regionali e locali.

Ma c’è anche un altro motivo, di natura fisica più che politica: l’orografia e l’idrografia dell’Europa sono completamente diverse dalla nostra caratterizzazione organica, per cui è necessario contemplare una molteplicità  di eventuali rischi, sciagure e calamità ignote in altri paesi europei. Questo tipo di organizzazione, rispondendo a criteri di efficienza ed efficacia permette, ad esempio, di far fronte ad una qualsiasi necessità che interessa un singolo comune, perché le istituzioni sono di sicuro più vicine alla popolazione e magari, nel caso in cui la circostanza lo esiga, possono essere sollecitati i livelli superiori, rinforzando secondo i bisogni le energie locali utilizzabili.

Preso atto, dunque, che la struttura di base può essere considerata valida sotto l’aspetto organizzativo e di programma, si rende necessario mettere in pratica norme e regolamenti, al fine di non vanificare tutto l’apparato legislativo che, dal terremoto del Friuli del 1976, è stato intrapreso.

Per organizzare gli organismi di Protezione civile a contrastare e coordinare un imprevisto sono necessari speciali piani di emergenza, dove sono contemplati i fini da raggiungere per predisporre una opportuna soluzione di protezione civile all’avverarsi della circostanza. Il Piano comunale di Protezione civile s’inquadra, quindi, come una pianificazione vera e propria, un atto urbanistico che contempla specifiche attitudini ed aspettative; integra la pianificazione urbanistica classica e si pone, tra l’altro, come strumento di ulteriore di conoscenza, verifica e controllo del territorio.

La comprensione di uno “scenario di danno”, ad esempio, consente di acquisire rilevanti indicazioni, quali la spazialità dell’area colpita, l’efficienza delle vie di comunicazione oltre che le perdite attese in termini di vite umane, e i danni economici, contemplando gli effetti sulle mansioni di Protezione civile, sia nelle attività di pianificazione sia di gestione dell’emergenza.

UBALDO ARGENIO

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