Politica e giudici il caso Passarelli Società

Sembrerà strano che, mentre infuria la battaglia delle candidature in vista delle elezioni al Comune di Benevento del 15 e 16 maggio, ci sia chi che voglia capirci qualcosa sul cosiddetto “caso Passarelli”.

Proprio perché è un “caso” emblematico, esso entra a pieno titolo nelle questioni che ogni candidato dovrà affrontare; ma, soprattutto, da esso il discorso può allargarsi, senza il pericolo della astrattezza, attorno alla questione più generale della legalità e del rapporto che deve intercorrere tra la politica e il diritto, tra l’amministrazione e i giudici.

Le locandine dei quotidiani hanno rilanciato la scorsa settimana l’idea che il Comune sarebbe propenso a rilasciare “nuove” concessioni al costruttore che, a parere di molti soggetti interessati (nonché di amministratori anche della maggioranza), si sarebbe allargato un po’ troppo nei lavori di riedificazione di un manufatto abbattuto. Il tutto in una zona molto delicata dal punto di vista urbanistico, il viale degli Atlantici.

Abbiamo già evidenziato, qualche mese fa, che un presidente di commissione, peraltro già deputato, abbia dovuto far ricorso alla affissione di manifesti per far conoscere il suo severo giudizio sulla piega che stavano prendendo i fatti, non avendo ottenuto che della questione si parlasse in consiglio comunale.

La questione, in linea di principio, è semplice e chiara.

Gli antichi dicevano: electa una via, non datur recursus ad alteram. Significa che, nei principi generali del diritto (risalenti al diritto romano: di qui il latino), quando ci sono due strade da percorrere non si possono percorrere contemporaneamente entrambe (è il principio popolaresco del Marco e Matalena).

Non tutte le strade, peraltro, sono uguali. Ce n’è qualcuna che è più importante, e decisiva, dell’altra. Ciò accade, soprattutto, per la scelta dell’autorità alla quale ci si rivolge per impugnare un atto della pubblica amministrazione. Non ci può rivolgere contemporaneamente a diverse magistrature, per l’evidente esigenza di evitare il pericolo della disparità di giudizio. Nasce da questo principio anche l’altro postulato del “giudice naturale”. Non sempre posso scegliermi il giudice dal quale farmi giudicare. E’ possibile scegliere il confessore, ma questi mi deve assolvere: è un altro concetto, che dite?

Nel caso del palazzo costruito dopo l’abbattimento di quelle che venivano chiamate “case popolari”, si sono intrecciate iniziative amministrative e iniziative giudiziarie.

Di fronte ad una sentenza definitiva del Consiglio di Stato, si sarebbe dovuto solo procedere alla sua esecuzione. Si è intavolata, invece, una sorta di trattativa per “riaprire il caso”.

Nel diritto civile (quando, cioè, si discute di interessi meramente privati, precisamente delimitati tra i contendenti e senza conseguenze nella sfera di terzi) è previsto che, pur dopo una sentenza (alla quale si sia giunti perché gli interessati non erano stati capaci di trovare un accordo), sia possibile mettere da parte la sentenza stessa e definire un nuovo accordo volontario. I fratelli che si sono scannati e hanno arricchito gli avvocati hanno fatto pace. Possono stracciare la sentenza e dettarsi, con reciproco consenso, una “privata” intesa.

Quando c’è di mezzo il giudice amministrativo, evidentemente, si tratta di questioni non più private, ma relative all’interesse pubblico. E non solamente perché è parte in causa un ente pubblico (in questo caso, il Comune di Benevento), quanto perché la materia in questione è “pubblica” e non privata.

Così stando le cose, il Comune, che è titolare del potere (pubblico: esercitabile, dunque, in vista del soddisfacimento di un interesse privato in armonia con l’interesse pubblico “generale”) di dare e revocare una concessione edilizia, non può esercitare tale potere come se la sentenza del Consiglio di Stato non esistesse, anzi accantonandola per riservarsi un nuovo “diritto di valutazione” dell’interesse pubblico in ordine ad una vicenda che è stata già sottoposta alla “definitiva” e non più impugnabile “valutazione giurisdizionale”. I principi generali del diritto consentono alla pubblica amministrazione di ritirare un provvedimento che non abbia prodotto effetti, di togliere di mezzo quello inficiato da difetti da renderlo annullabile, di revocare per motivi di opportunità (una sopravvenuta valutazione dell’interesse pubblico) quelli che (non ancora eseguiti completamente) non soddisfano più le finalità per le quali erano stati emanati.

Di fronte ad un “caso deciso” dall’organo giurisdizionale, il potere di autotutela della pubblica amministrazione è semplicemente decaduto. Non è esercitabile, perché non è attivabile, non c’è più.

Dice: ma il primato della politica che fine ha fatto? Risposta: il primato della politica esiste nell’ambito della funzione legislativa. Non esiste il primato della politica nella interpretazione e nell’applicazione delle norme.

La divisione dei poteri (e l’indipendenza dei rispettivi attori) conduce al reciproco rispetto delle competenze.

Il caso Passarelli si presta ad un illuminante esercitazione. Utile, certamente, per un po’ di conoscenze giuridiche che ogni candidato deve avere. Soprattutto ogni candidato sindaco (ivi compreso il candidato alla rielezione).

MARIO PEDICINI

mariopedicini@alice.it